Detraibilità e scontistica delle prestazioni

Detraibilità delle prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 20/2011 ha chiarito che il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione (nella misura del 19%, per la parte che eccede 129,11 €) di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Detraibilità delle prestazioni logopediche
La prestazione resa dal logopedista rientra tra quelle fornite dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che, all’articolo 3, individua quella del logopedista tra le professioni sanitarie riabilitative.
Le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dal decreto citato (in tal caso logopedista) e, in via generale, dal personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, purché prescritte da un medico, rientrano tra le spese sanitarie che, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, possono essere detratte nella misura del 19%, per la parte che eccede 129,11 €.

Sconti
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